E' agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 T.U.B., senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art. 2 DM 485/2001).
Le attività finanziarie per le quali si svolge l'attività di agenzia nei confronti del pubblico sono quelle ricomprese nell'art. 106 T.U.B., vale a dire: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la prestazione di servizi di pagamento, l'intermediazione in cambi. Lo svolgimento delle attività sopra elencate è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. e in quello speciale ex art. 107 T.U.B..
Si qualificano come agenti "Money transfer" quegli agenti in attività finanziaria, persone fisiche o giuridiche, che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.
Esclusioni
Non costituisce attività di agenzia in attività finanziaria e quindi non comporta l'iscrizione nell'elenco l'esercizio delle seguenti attività:
La disciplina degli agenti in attività finanziaria non si applica alle banche, alle imprese di investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a. che possono, senza essere tenuti all'iscrizione nell'elenco, promuovere o concludere contratti finanziari su incarico di altri intermediari, salvo quanto disposto dalle rispettive normative di settore.
Attività compatibili ed esercitabili
L'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva fatta eccezione per le attività compatibili o strumentali alla stessa. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria (art. 5 del Decreto ministeriale n. 485/2001), le attività seguenti:
Agenti "Money transfer"
Gli agenti in attività finanziaria che offrono, esclusivamente, il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire possono svolgere anche altre attività.