LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

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Art. 17
I moduli o formulari indicati nell'art. 5, comma 4, della legge, devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Non possono essere utilizzati se non recano gli estremi della iscrizione nel ruolo dell'agente o, nel caso trattasi di società, del legale 0 dei legali rappresentanti ovvero del preposto.

Art. 18
1. L'agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) la sospensione;
b) la cancellazione;
c) la radiazione.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento sono irrogate dall'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 19
La cancellazione dal ruolo è pronunciata:
a) nei casi di incompatibilità riportati nell'art. 5, comma 3, della legge;
b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge;
c) su richiesta dell'interessato.
La radiazione dal ruolo si verifica:
a) nei confronti degli agenti che abbiano turbato gravemente il normale andamento del mercato;
b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti alloro ufficio;
c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione.
La sospensione è inflitta per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi meno gravi di cui alla lettera a) del comma 2 nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione.
In caso di assunzione della qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 2, comma 3, lettera f) della legge, la sospensione dall'esercizio dell'attività può essere disposta fino al termine del giudizio nei suoi confronti.

Art. 20
L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla Giunta camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.
Del procedimento disciplinare va redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. La decisione motivata viene comunicata all'interessato entro i quindici giorni successivi dalla data stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale.
La cancellazione dal ruolo di cui ai punti a) e b) dell'art. 19 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.
Nel caso specificato dall'art. 19, comma l, lett. c), la Commissione di cui all'art. 7 della legge provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
L'agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto perchi: provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione.
Il ricorso proposto dall'interessato alla Commissione centrale contro i provvedimenti disciplinari adottati, ha effetto sospensivo.

Art. 21
1. Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della propria attività senza ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della legge, è punito con la sanzione di lire 3.000.000.
2. L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di lire 1.000.000.

Art. 22
1. Nell'applicazione dell'art. 9 della legge le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 7 della legge, provvedono all'iscrizione nel nuovo molo degli agenti dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge 21 marzo 1958, n. 253.

Art. 23
Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 21 dicembre 1990

 

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