LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

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Art. 11
Quando l'attività di mediazione sia esercitata da una società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività.
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui territorio ha sede legale la società.
La società è tenuta a comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni del o dei rappresentanti legali ovvero dell'institore, nonché di tutti coloro che concludono affari per suo conto.

Art. 12
Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza in altra provincia, deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova sede, l'iscrizione nel ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la propria residenza. In tal caso la Commissione di cui all'art. 7 competente provvede a chiedere alla Commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.
Ove risulti il possesso dei requisiti la Commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.
La Commissione che effettua la cancellazione annota nel ruolo che questa avviene per trasferimento.

Art. 13
1. Gli agenti iscritti da almeno un triennio in una sezione del ruolo possono, a domanda, essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti, corrispondente alla loro specializzazione, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Con le stesse modalità possono essere inclusi negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali.

Art. 14
La licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta per gli agenti e le imprese comunque organizzate che alla mediazione e alle attività complementari o necessarie per la conclusione dell'affare affiancano l'esercizio di altre attività individuate dall'art. 205, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. Tale licenza deve essere riferita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge, esclusivamente alle predette altre attività.

Art. 15
I corsi preparatori di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove d'esame.

Art. 16
La Commissione esaminatrice, nominata per ciascun corso dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è presieduta da un membro della Giunta camerale ed è composta dal Segretario generale o suo delegato e da tre docenti di scuola secondaria di secondo grado delle materie oggetto della prova d'esame e da due agenti scelti fra i membri effettivi della Commissione di cui all'art. 6.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Camera di commercio di qualifica non inferiore alla settima.

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