DECRETO 21 dicembre 1990, n. 452
Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39, concernente la disciplina della professione di agente d'affari in mediazione.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore";
Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 11 di detta legge, ad emanare le previste di attuazione;
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 1.1.4/31890/4.13.11 del 5 dicembre 1990;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio 1989, n.39 e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.
Art. 2
1. Il presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli esercenti attività di intermediazione nei servizi turistici, e coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478 e successive modificazioni; la legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 29 maggio 1967, n. 402 e successive modificazioni; l'art. 9 della legge n maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre 1984, n. 792; nonchè le relative disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione.
Art. 3
1. Il ruolo di cui all'art. 2 della legge è distinto nelle seguenti sezioni:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c) agenti con mandato a titolo oneroso;
d) agenti in servizi vari.
2. Nella sezione sub a) sono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b), gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame; nella sezione sub c), gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;
c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di un'impresa organizzata.
4. Nel ruolo sono altresì annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali.
5. In base al ruolo le Camere di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.
6. Il ruolo è sottoposto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato.
7. Nulla è innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Art. 4
1. Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2, comma 3, lett. e) della legge, coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualità di dipendenti da imprese esercenti l'attività di mediazione, come attestato dal libretto di
lavoro, oppure in qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 e successive modificazioni.
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