Mediatori creditizi - Violazioni e sanzioni

Abusivo esercizio dell'attivitą

Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'Albo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a 10.329 (Ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della Legge n. 108/1996)

L'articolo 16, comma 9, della Legge n. 108/1996 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

L'articolo 16, comma 9, della Legge n. 108/1996 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

 

Violazioni delle disposizioni testo unico bancario

L'inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a 12.911 (art. 144 T.U.B.). Detti importi sono stati quintuplicati a seguito dell'emanazione della Legge n. 262/2005.

La ripetuta violazione degli obblighi di pubblicità può comportare la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a trenta giorni.

Inoltre, a norma dell'art. 133, comma 1, del T.U.B., l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche. Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'albo nonché del relativo numero d'iscrizione.

In generale per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario si applica la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 T.U.B. e delineata nel Provvedimento UIC del 23 marzo 2006.

Si evidenzia inoltre che, a seguito del Provvedimento UIC del 17 agosto 2006 in G.U. dell'11.9.2006, il termine complessivo di durata del procedimento sanzionatorio è stato ridotto a 210 giorni.

 

 

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