Mediatori Creditizi - Qualificazione attività

E' mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
I mediatori creditizi iscritti all'albo, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n.262/2005).

 

Esclusioni

Le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano:

  • alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del T.U.B.), alle imprese assicurative e ai promotori finanziari (art. 16, comma 8, della Legge n. 108/1996 ).
  • ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali " (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi" (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ). Detti soggetti non sono tenuti all'iscrizione.

 

Attività compatibili ed esercitabili

L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali (art. 16, comma 5, Legge n. 108/1996). Eventuali ipotesi di incompatibilità dovranno essere ricercate nelle normative di settore disciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore.

Il ricorso ai mediatori creditizi da parte degli intermediari bancari è disciplinato dal comunicato Banca d'Italia pubblicato su GU n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato Banca d'Italia pubblicato su GU n.11 del 14/1/2006. .

I mediatori creditizi iscritti all'albo possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ( art. 17 Legge n.262/2005 ).

 

 

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