E' mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
I mediatori creditizi iscritti all'albo, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n.262/2005).
Esclusioni
Le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano:
Attività compatibili ed esercitabili
L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali (art. 16, comma 5, Legge n. 108/1996). Eventuali ipotesi di incompatibilità dovranno essere ricercate nelle normative di settore disciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore.
Il ricorso ai mediatori creditizi da parte degli intermediari bancari è disciplinato dal comunicato Banca d'Italia pubblicato su GU n. 211 del 9/9/2002 e dal comunicato Banca d'Italia pubblicato su GU n.11 del 14/1/2006. .
I mediatori creditizi iscritti all'albo possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ( art. 17 Legge n.262/2005 ).