Mediatori Creditizi - Iscrizioni

Requisiti per iscrizione

Persone fisiche

Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani (o i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità aventi domicilio in Italia) che abbiano:

  • il diploma di scuola media superiore (inclusi i diplomi triennali di qualificazione professionale) ovvero l'iscrizione nei ruoli degli agenti d'affari di mediazione di cui alla Legge n. 39/1989; tale ultima disposizione deve essere intesa nel senso che i soggetti iscritti nei ruoli di cui alla citata legge (ad eccezione di coloro che si siano iscritti nella sezione "servizi vari", ramo "mutui e finanziamenti") possono iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi facendo valere tale requisito in alternativa al prescritto titolo di studio.
  • i requisiti di onorabilitą (Provvedimento UIC 29/4/2005).

Si ricorda che i cittadini extra comunitari, devono inoltrare per l'iscrizione copia autenticata del titolo di studio accompagnata da una "dichiarazione di valore" (dalla quale risulti la durata complessiva dei corsi frequentati) rilasciata dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese nel quale il titolo di studio è stato conseguito ovvero dalle autorità diplomatiche consolari italiane presso il paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.

 

Società

Possono iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia (e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero) che rispondano ai seguenti requisiti:

  • oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia (art. 4, comma 2, lett. A), D.P.R. n. 287/2000). Non è richiesta l'esclusività dell'oggetto sociale;
  • possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
  • svolgimento dell'attività per il tramite di soggetti iscritti nell'albo (nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero, qualora si tratti di persone già iscritte, il relativo numero di iscrizione).

 

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata compilando e sottoscrivendo, nella versione elettronica o cartacea, il modulo MC-A se trattasi di persona fisica, il modulo MC-B se trattasi di società. Le società possono svolgere l'attività di mediazione creditizia soltanto per il tramite di persone fisiche iscritte all'albo (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 287/2000). Pertanto, nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione (Provvedimento UIC del 29/4/2005).

La domanda di iscrizione completa degli allegati previsti, datata e firmata, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari o consegna diretta (BANCA D'ITALIA - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati - Casella Postale n. 162 - UFFICIO POSTALE ROMA V.R. - 00187 ROMA).

I moduli da utilizzare per le domande di iscrizione sono reperibili: nella sezione Moduli di questo sito, sia nella versione elettronica che in quella cartacea, ovvero, nella sola versione cartacea, presso la portineria della Banca d'Italia sita in Roma, Via delle Quattro Fontane, 123.

Le dichiarazioni rese in sede di iscrizione rispettano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

 

Termini per l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttaria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della Legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Le domande di iscrizione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione risultante da ricevuta di ritorno o timbro apposto dalla Banca d'Italia (principio del silenzio assenso). La Banca d'Italia non fornisce informazione nel corso dell'istruttoria.

E' possibile verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione "Consultazione Albo" di questo sito. L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione. La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

La domanda di iscrizione non è accolta in mancanza dei requisiti richiesti ovvero qualora la stessa non sia stata sottoscritta. Se la domanda è compilata con le informazioni richieste si facilita l'istruttoria del procedimento di iscrizione e si evitano ritardi nella risposta della Banca d'Italia.

Qualora siano state richieste ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione prodotta, il termine di 120 gg. è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste ovvero alla scadenza del termine assegnato.

La Banca d'Italia comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

La Banca d'Italia può agire in via di autotutela qualora accerti nei confronti di soggetti iscritti il mancato possesso dei requisiti sin dall'istanza di iscrizione.

 

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