Mediatori Creditizi - Cancellazioni e sospensioni

Cancellazione su istanza di parte

I mediatori persone fisiche o giuridiche che intendono cancellarsi dall'albo devono presentare la domanda di cancellazione avvalendosi del Modulo MC-CAN datato e firmato al quale deve essere allegata la documentazione relativa alla causale di cancellazione. Le domande devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati - Casella Postale n. 162 - UFFICIO POSTALE ROMA V.R. - 00187 ROMA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta. La modulistica da utilizzare per le domande di cancellazione è reperibile nella sezione Moduli di questo sito ovvero presso la portineria della Banca d'Italia, Roma, Via delle Quattro Fontane, 123.

 

Cancellazione d'ufficio

LA Banca d'Italia propone al Ministero dell'Economia e delle finanze la cancellazione d'ufficio dall'albo in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di onorabilità ovvero in presenza di gravi violazioni di norme di legge.

 

Sospensione

Gli iscritti possono essere sospesi dall'albo in caso di ripetute violazioni delle disposizioni di pubblicità, emissione di decreto di rinvio a giudizio o di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile porta alla perdita dei requisiti di onorabilità, nonché per esigenze cautelari nel corso di un procedimento di cancellazione ( Provvedimento UIC del 29 aprile 2005, titolo V ).

 

 

 

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